SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA: TOTALMENTE DEDUCIBILE!

Le spese di sponsorizzazione a favore di ASD e SSD risultano integralmente deducibili dallo sponsor.
Questo è stato ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3470/2024, a partire da quanto riportato dall’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002.
Nel concreto, la Cassazione ha spiegato che quanto erogato da uno sponsor in denaro o in natura in favore di ASD e SSD, a patto di non essere superiore
all’importo annuo complessivo di 200.000 euro, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità totalmente deducibile.
A motivare la scelta del legislatore – e quindi anche dei giudici – c’è la rilevanza costituzionale dell’attività sportiva e dell’utilità sociale delle attività realizzate da ASD e SSD.
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